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Che differenza c’è tra corruzione e concussione?

Ok, la corruzione è la classica mazzetta. E la concussione invece? Cosa sarà mai?

Due mani che si stringono, scambiandosi delle banconote
L'immagine simbolo della corruzione: la mazzetta.

Uno dei primati della nostra nazione, sicuramente non uno di cui vantarsi, è quello della corruzione. Secondo varie ricerche degli ultimi anni, l’Italia è infatti il Paese europeo con il più alto tasso di corruzione percepita. Percezione che però è, fortunatamente, maggiore di quanto non sia in effetti la corruzione reale. In ogni caso, a prescindere dal fatto che quella percepita sia maggiore di quella reale, resta che nei giornali, nei TG, nei talk show, l’argomento corruzione è molto spesso affrontato, anche con toni allarmistici (da cui appunto la percezione). L’idea quindi di cosa sia la corruzione ce l’abbiamo un po’ tutti, anche solo nella forma semplicistica della “mazzetta” consegnata da un privato ad un funzionario, per ottenere da questo qualche favore. Ma, insieme alla corruzione, capita anche di sentire parlare di concussione, fenomeno meno conosciuto del primo, ma dal nome simile, e al quale spesso viene erroneamente equiparato. Le differenze in realtà sono notevoli.

Concussione e corruzione sono due fattispecie decisamente diverse, sia in termini di comportamenti che di effetti penali. La corruzione, come tutti noi più o meno sappiamo, punisce chi, rivestendo una certa carica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), riceve denaro o altra utilità, per sé o altri, da parte di un privato, per effettuare un qualche atto. La “mazzetta” è la forma più conosciuta di corruzione, ma non è necessario che sia denaro quello che viene ottenuto dal funzionario. In realtà poi, si dovrebbe parlare di corruzioni, al plurale, perché a seconda che l’atto che viene svolto dal funzionario, in seguito al “pagamento” illecito, sia contrario ai suoi doveri d’ufficio oppure no, si parla di corruzione propria o impropria. La prima, punita ai sensi dell’art. 319 del codice penale, prevede pene elevate, mentre la seconda, definita all’art. 318 c.p., ha conseguenze meno gravi, dovute al fatto che l’atto prodotto è comunque coerente con quanto il funzionario è chiamato a svolgere. In entrambi i casi, le stesse pene previste per i funzionari corrotti si applicano anche ai privati corruttori, ai sensi dell’art. 321 c.p..

Quest’ultimo punto è particolarmente importante nella distinzione con la concussione. Per quanto riguarda questo reato infatti non sono previste forme di penalità per il privato, che non subisce quindi alcuna forma di condanna: in caso di concussione, è punito soltanto il funzionario. La spiegazione di questa differenza è facilmente intuibile. La concussione, ai sensi dell’art. 317 c.p., è infatti il reato di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, che costringe un privato a dare o promettere denaro o altra utilità a sé o ad altri. La differenza è quindi evidente: mentre nella corruzione si realizza un rapporto di scambio alla pari, volontario per entrambe le parti, nella concussione il funzionario pubblico sfrutta la propria posizione per imporsi sul privato, che si trova in una situazione di soggezione ed è costretto a pagare, per evitare un danno antigiuridico. La punibilità per il privato apparirebbe chiaramente come una beffa per quest’ultimo, costretto a subire per due volte senza aver avuto alcuna intenzione criminosa.

Una possibile spiegazione della confusione che spesso emerge riguardo queste due situazioni può essere trovata nell’uso che di queste due figure delittuose fu fatto durante le inchieste di Tangentopoli. In quel contesto infatti, per ottenere quante più informazioni possibile, si fece ricorso ad un piccolo trucco. Anziché accusare i vari soggetti di corruzione, si scelse di utilizzare la concussione, evitando così ai privati il rischio di essere condannati e favorendo la collaborazione di questi ultimi. Questa possibilità in realtà fu resa possibile dalla precedente formula dell’articolo 317, che definiva concussione non solo l’atto di “costringere” il privato a pagare, ma anche quello di “indurlo” a pagare. L‘”induzione” si riferisce ad una pressione meno vincolante, che pur mettendo in soggezione il privato gli lascia la possibilità di scelta, se accettare o meno di pagare. Sulla base di ciò, fu possibile contestare come “concussione per induzione” quella che, concretamente, era una vera e propria “corruzione”. Questa confusione tra le due fattispecie è stata eliminata nel 2012 con una riforma che ha scorporato dall’art. 317 il riferimento all’induzione, creando una nuova fattispecie autonoma all’art. 319-quater, che definisce appunto l’“Induzione a dare o promettere utilità”. La confusione è stata in realtà soltanto “spostata”, eppure in questa nuova formulazione, concussione e corruzione appaiono nettamente differenziate, due veri e propri estremi di una linea, al centro della quale sta la nuova figura dell'”induzione”, fattispecie appunto a metà tra le due, che prevede una pena anche per il privato, ma in forma più lieve che per il funzionario.

PS: Un altro contesto in cui può capitare di leggere riferimenti a “concussione” è quello medico o sportivo. In inglese esiste infatti il termine “concussion” che indica quella che in italiano è la “commozione cerebrale“. Purtroppo capita a volte che, per fretta o ignoranza, si cada in errore traducendo dall’inglese. Per cui, se leggete che “a causa della caduta, tizio ha subito una concussione” potete stare tranquilli: nessuno è andato a chiedergli dei soldi mentre si trovava a terra!!

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